Art. 55 - Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo III - Servizi
Art. 55 - Servizi Pubblici
1. Il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni istituisce con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio comunale.
2. Per tali servizi il Consiglio comunale stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.