Art. 79 - Azione Referendaria. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo VI - Partecipazione Popolare Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 79 - Azione Referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali-comunali.
5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalitą di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento prevede: a) requisiti di ammissibilitą; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalitą organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f) le modalitą di attuazione.