Art. 88 - Modifiche dello Statuto. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo VII - Funzione Normativa
Art. 88 - Modifiche dello Statuto
1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima dell'adunanza e depositate presso la segreteria comunale, dando altresė pubblici avvisi di tale deposito.
3. Nel caso di modifica totale dello Statuto, la proposta di deliberazione viene presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma č contestuale: la modifica totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.