Art. 22 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi
Statuto Comune di Candiolo
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 22 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.