Art. 67 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi
Statuto Comune di Candiolo
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo I - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Capo II - Forme Associative
Art. 67 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: a)determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; b)individuare attraverso strumenti appropriati, quali la valutazione dell'impatto ambientale, il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti; c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento; d)informare del procedimento le popolazioni interessate.
3.Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.