Art. 74 - Associazioni. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi
Statuto Comune di Candiolo
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 74 - Associazioni
1. L'area di attività pertinente il Servizio iscrive in un apposito albo, previa istanza degli interessati, le Associazioni (sotto qualunque forma aggregata) operanti sul territorio con finalità di carattere sociale, culturale, ambientale, sportivo, di costume, del tempo libero, celebrazioni e manifestazioni che diano lustro e rinomanza al Comune purché d'interesse della Comunità Candiolese.
2. Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione devono pervenire entro il 31 gennaio.
3. L'albo ha durata permanente e quindi non necessita il rinnovo della domanda annuale.
4. Per ogni cancellazione o variazione rispetto all'Albo le Associazioni devono darne comunicazione al Comune.
5. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al Comune il presidente o responsabile delle Associazioni stesse.
6. Stesso obbligo sussiste per eventuali variazioni.