Art. 85 - Controllo di Legittimitā di alcune Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Com.le su Richiesta di un Quinto dei Consiglieri. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi
Statuto Comune di Candiolo
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo IV - Difensore Civico
Art. 85 - Controllo di Legittimitā di alcune Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Com.le su Richiesta di un Quinto dei Consiglieri
1. Il difensore civico esercita - nelle forme, modalitā e termini stabilite dalla legge - il controllo delle deliberazioni della giunta e dei consigli che riguardino: a)appalti e affidamenti di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b)assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Il controllo di cui al comma 1° č esercitato su iniziativa di 1/5 dei consiglieri com.li mediante richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate e nei limiti della illegittimitā denunziate.
3. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo č esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.