Art. 52 - Avocazione. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi
Statuto Comune di Canischio
Titolo VIII - Uffici e Personale - Segretario Comunale Capo II - Segretario Comunale
Art. 52 - Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.