| 1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 47 e dei principi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Comunale, in presenza delle necessarie condizioni, costituisce, in unitą di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalitą previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi pił efficienti alla collettivitą. |