Art. 26 - La Rimozione e la Sospensione degli Amministratori. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi
Statuto Comune di Caravino
Parte II Capo V - Le Attribuzioni degli Organi
Art. 26 - La Rimozione e la Sospensione degli Amministratori
1. II Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico e negli altri casi previsti dalla legge.
2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita.
3. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni dettate dalla legge in merito alle cause ostative alla candidatura, alla sospensione ed alla decadenza di diritto.