Art. 29 - Le Competenze del Consiglio. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi
Statuto Comune di Caravino
Parte II Capo V - Le Attribuzioni degli Organi
Art. 29 - Le Competenze del Consiglio
1. II Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e per gli specifici adempimenti previsti nel presente statuto.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio devono essere effettuate entro 45 giorni dal rinnovo del Consiglio stesso o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, o, comunque, entro il trentuno dicembre, a pena di decadenza.
4. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari. In caso di mancata designazione da parte dei gruppi consiliari del rispettivo capogruppo, esso andrą individuato nel consigliere che abbia ottenuto pił voti nell'ambito della lista.