1. II Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti: a. conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario; b. approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle struttura e degli uffici dell'istituzione; c. approva uno schema di regolamento di contabilità; d. dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.2. II Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi. 3. II Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti: a. approvare gli atti fondamentali dell'istituzione; b. verificare i risultati della gestione; c. provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale. 4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. II collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali. |