Art. 14 - Modalità di Votazione. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II Consiglio Comunale
Art. 14 - Modalità di Votazione
1. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese.
2. Il Regolamento disciplina i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di votazione concernenti le nomine, con particolare riferimento alla garanzia di tutela delle minoranze nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
4. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario generale. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario generale, ove lo stesso non possa essere sostituito dal Vicesegretario generale, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario.