Art. 58 - Personale. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo IV - L'Ordinamento Amministrativo Capo I - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art. 58 - Personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali.
2. Il personale svolge la propria attivitā a servizio e nell'interesse dei cittadini ed č direttamente responsabile verso i responsabili dei servizi degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalitā con le quali il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integritā personale, garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertā e dei diritti sindacali.
4. I soggetti con competenze gestionali assicurano lo svolgimento delle attivitā dell'ente in conformitā ai principi di legalitā, di imparzialitā, di efficienza, di efficacia e di correttezza amministrativa.
5. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalitā di conferimento della titolaritā degli uffici e le modalitā di attuazione delle procedure di assunzione.