Comuni Italiani Art. 15 - Presidenze delle Sedute Consiliari. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 15 - Presidenze delle Sedute Consiliari
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, o impedimento dal Vice-Sindaco nominato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Qualora il Vice-Sindaco non fosse consigliere comunale, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente del Consiglio comunale ha potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, guida e disciplina dei lavori del consiglio assicurando ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Gruppi Consiliari e Capigruppo
Art. 14 - Pubblicità delle Sedute
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