Art. 25 - Dimissioni degli Assessori. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi
Statuto Comune di Casalborgone
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 25 - Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni di uno o pił assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco, e contestualmente comunicate al segretario comunale. Alla sostituzione degli assessori dimissionari cessati dall'ufficio per altra causa provvede, entro dieci giorni, il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.