Art. 27 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi
Statuto Comune di Casalborgone
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 27 - Attribuzioni
1. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo: a) a svolgere attivitą propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dello Statuto; b) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio mediante atti di carattere generale, indicanti prioritą e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili del servizio; c) a riferire al consiglio sulla propria attivitą, con frequenza annuale; d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.