Art. 32 - Attribuzione di Organizzazione del Sindaco. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi
Statuto Comune di Casalborgone
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 32 - Attribuzione di Organizzazione del Sindaco
1. Il sindaco: a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno; b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli assessori competenti per materia; c) riceve le dimissioni degli assessori; d) ha facoltà di delegare agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovraintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo; e) autorizza le missioni degli assessori e del segretario comunale; f) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.