Art. 35 - Pubblicazione Delibere e Attestazione di Esecutività. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi
Statuto Comune di Casalborgone
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Art. 35 - Pubblicazione Delibere e Attestazione di Esecutività
1. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali diventano esecutive nei termini stabiliti dall'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 3° comma.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali, originali e copie, vengono conservate presso gli uffici della segreteria comunale, munite degli estremi di esecutività e delle eventuali ordinanze di annullamento adottate dall'organo di controllo.
4. L'attestazione di conseguita esecutività è sottoscritta dal segretario comunale.