Art. 76 - Pubblicità degli Atti. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi
Statuto Comune di Casalborgone
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo - Diritto di Accesso
Art. 76 - Pubblicità degli Atti
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblicati, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale delle Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.