Art. 14 - Manifestazione Referendaria. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi
Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea
Titolo II - La Partecipazione e la Valorizzazione delle Formazioni Sociali Capo II - La Partecipazione Popolare
Art. 14 - Manifestazione Referendaria
1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti gli elettori residenti nel Comune di Cascinette d'Ivrea.
2. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sei mesi dal deposito delle sottoscrizioni. La votazione non può in ogni caso aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e circoscrizionali.
3. Il referendum è approvato qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Gli organi comunali competenti devono tenere conto dell'approvazione del referendum consultivo, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.
5. Nei quattro anni successivi all'approvazione del referendum abrogativo, i competenti organi comunali non possono adottare deliberazioni di contenuto uguale, o analogo, a quello abrogato dagli elettori.