Art. 32 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi
Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea
Parte Seconda - La Struttura Titolo I - Gli Organi e gli Uffici di Gestione Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 32 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, curano gli interessi locali e promuovono lo sviluppo della comunità. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare. Le dimissioni dal mandato di consigliere comunale sono presentate in forma scritta e motivata al Sindaco.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica ove non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, previa audizione del consigliere e fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di note difensive.
3. I diritti ed i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge, l'esercizio degli stessi è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale. L'obbligo di astensione e le conseguenze della sua violazione sono disciplinate dalla legge.
4. Il Sindaco o il Consiglio comunale può attribuire a singoli consiglieri il compito di espletare incarichi per oggetti determinati per un periodo non superiore al semestre. Al termine del suo mandato il consigliere riferisce al Consiglio comunale.