Art. 34 - Composizione e Funzionamento. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi
Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea
Parte Seconda - La Struttura Titolo I - Gli Organi e gli Uffici di Gestione Capo II - La Giunta Comunale
Art. 34 - Composizione e Funzionamento
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero di assessori determinato dal Sindaco, fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, tuttavia possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
3. L'elezione, la durata in carica e la decadenza della Giunta comunale, ovvero la decadenza e la sostituzione dei suoi componenti, sono disciplinate dalla legge. La Giunta delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e servizi.