Art. 54 - Entrata in Vigore dello Statuto e sue Modificazioni. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi
Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea
Parte Seconda - La Struttura Titolo IV - Le Disposizioni Transitorie e Finali
Art. 54 - Entrata in Vigore dello Statuto e sue Modificazioni
1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di variazione e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse sono esaminate.
3. Il Consiglio comunale, affidando alla Giunta l'esecuzione dei relativi provvedimenti, fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cascinettesi e degli enti e delle persone giuridiche che hanno sede in Cascinette d'Ivrea, riservandosi una rilettura del presente Statuto a distanza di due anni dalla sua approvazione definitiva, per verificarne attuazione e validità.