Art. 19 - Cessazione dalla Carica di Sindaco. Statuto Comunale di Caselette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caselettesi
Statuto Comune di Caselette
Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 19 - Cessazione dalla Carica di Sindaco
L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto e dovrà essere convocato il Consiglio nei successivi dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.