Articolo 29 - Ordinanze. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi
Statuto Comune di Caselle Torinese
Parte II - Organizzazione Strutturale Titolo I°: Organi Elettivi Sezione III° - Il Sindaco
Articolo 29 - Ordinanze
1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.