Articolo 91 - Modifica dello Statuto. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi
Statuto Comune di Caselle Torinese
Parte III - Ordinamento Funzionale Titolo IV° - Norme Transitorie e Finali
Articolo 91 - Modifica dello Statuto
1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme stabilite con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale in tal caso adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette leggi.
2. Ulteriori modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. E' ammessa inoltre l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri Comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.