Art. 34 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Castagneto Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castagnetesi
Statuto Comune di Castagneto Po
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo 3 - Modalità di Partecipazione
Art. 34 - Difensore Civico
1. A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione ed al fine del controllo sulle deliberazioni, può essere istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico può essere scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, o con la Provincia di Torino.
3. Nel caso di istituzione, Il Regolamento disciplinerà le modalità di nomina, elezione, decadenza, revoca e surrogazione, le procedure di intervento del difensore civico, nonché l'indennità di funzione.