Art. 14 - Consiglieri. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi
Statuto Comune di Castellamonte
Parte II - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Capo I - Consiglio Comunale
Art. 14 - Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dall'eletto, diverso dai candidati a Sindaco, con la maggiore cifra individuale. A parità di voti il più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consiglieri sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.