Art. 17 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi
Statuto Comune di Castellamonte
Parte II - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Capo II - Giunta Comunale
Art. 17 - Giunta Comunale
1. La Giunta impronta la propria attivitą ai principi della collegialitą, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitą dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decizioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitą amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta svolge attivitą propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attivitą in sede di esame del Conto Consuntivo.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Le deliberazioni della Giunta vanno comunicate ai capigruppo consiliari e messe a disposizione, con il deposito in Segreteria, per la consultazione dei consiglieri, per 10 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio.