Art. 74 - Petizioni. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi
Statuto Comune di Castellamonte
Parte III - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo I - Iniziativa Politica e Amministrativa
Art. 74 - Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al 3° comma dell'art,. 72 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Il Sindaco sarà tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento.
5. la procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.