Art. 77 - Associazioni. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi
Statuto Comune di Castellamonte
Parte III - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 77 - Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attivitą delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali dello stesso entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.