Art. 85 - Nomina. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi
Statuto Comune di Castellamonte
Parte III - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo IV - Difensore Civico
Art. 85 - Nomina
1. Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula : "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".