Art. 13 - Elezioni. Statuto Comunale di Coassolo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini coassolesi
Statuto Comune di Coassolo Torinese
Titolo II - Organi Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione IV - Disposizioni Particolari
Art. 13 - Elezioni
1. Sulla base degli indirizzi del Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, istituzioni.
2. I rappresentanti del Comune di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o uffici pubblici ricoperti. Il regolamento disciplina le modalità di accertamento dei requisiti.
3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui e coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.
4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti