| 1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il revisore dei conti scegliendo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. 2. Il revisore, in conformità alla legge secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare, riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, può essere inviato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in occasione della discussione di determinati argomenti. 4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. |