Art. 56 - Revisione dello Statuto. Statuto Comunale di Exilles (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini esillesi
Statuto Comune di Exilles
Titolo VIII - Disposizioni Finali
Art. 56 - Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.