Comuni Italiani Art. 28 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Fiorano Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini fioranesi

Statuto Comune di Fiorano Canavese

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Capo I° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 28 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita, presso il Comune di Fiorano Canavese la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere ai requisiti generali indicati all'art. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.

5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Giunta Comunale
Art. 27 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
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