| 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Su indicazione del Sindaco possono essere previsti ulteriori spazi. 3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. 5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione. 6. Inoltre, per gli atti pił importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione. |