Art. 54 - Procedimenti ad Istanza di Parte. Statuto Comunale di Fiorano Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini fioranesi
Statuto Comune di Fiorano Canavese
Titolo III° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo V° - Procedimento Amministrativo
Art. 54 - Procedimenti ad Istanza di Parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza puņ chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.