Art. 28 - Dimissioni degli Assessori. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi
Statuto Comune di Foglizzo
Parte I - Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi Capo II - Consiglieri Comunali
Art. 28 - Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni di assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal sindaco nel termine di 10 giorni.