Art. 43 - Diritto di Partecipazione. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi
Statuto Comune di Foglizzo
Parte II - Partecipazione Popolare Capo II - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 43 - Diritto di Partecipazione
1. Il comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.
2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.
3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
4. L'amministrazione comunale dovrà dare atto di aver preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memoria presentate, redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.