| 1. Il dirigente competente dispone per la conservazione del patrimonio, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro aggiornamento secondo le modalitą stabilite dal regolamento dell'organizzazione comunale e la migliore redditivitą dei beni stessi, disponendone o proponendone l'alienazione, ove i costi di manutenzione siano elevati, o si debba con il ricavato degli stessi far fronte ad esigenze straordinarie di finanziamento dell'Ente. |