Art. 18 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
1- La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, anche in ordine all'eventuale pubblicità delle sue sedute, nei casi in cui lo stesso organo collegiale lo riterrà opportuno.
3- Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età.