Art. 24 - Ordinanze. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 24 - Ordinanze
1- Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti comunali.
2- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti sulle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della L. 8/6/1990 n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3- In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.