Art. 28 - Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi
Statuto Comune di Lombriasco
Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 28 - Servizi Pubblici
1- Il Comune può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2- Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del DPR 1°/10/1986 n° 902.