Art. 22 - Funzioni. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini
Statuto Comune di Massello
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Art. 22 - Funzioni
1. Al Segretario competono le seguenti funzioni: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformitā dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; c) roga i contratti nei quali l'Ente č parte attiva ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) rilascia i pareri previsti dall'art. 53 c.2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Inoltre, qualora il Sindaco non avvalendosi della facoltā di nominare un Direttore generale in convenzione con altri Comuni affidi il predetto incarico al Segretario comunale, quest'ultimo svolgerā le ulteriori seguenti funzioni: a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attivitā; b) assume la responsabilitā diretta degli uffici e dei servizi per i quali la dotazione organica non prevede la figura di un responsabile; c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; d) sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia; e) predispone il piano dettagliato degli obiettivi; f) presiede le commissioni di concorso ed il nucleo di valutazione.