Art. 27 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini
Statuto Comune di Massello
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo III - Servizi
Art. 27 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attivitą per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi avviene nelle forme previste dalla legge e secondo le modalitą stabilite da appositi regolamenti.