Art. 33 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini
Statuto Comune di Massello
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo III - Servizi
Art. 33 - Accordi di Programma
1. L'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.
3. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.