Art. 7 - Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini
Statuto Comune di Massello
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Istituzionali
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi: - il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, e in sessioni straordinarie o d'urgenza. - gli avvisi di convocazione devono pervenire con un congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione; - la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; - nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata a cura del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate almeno 24 ore prima della seduta, a cura del Segretario comunale; - il Sindaco ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato; - è fissato il periodo di tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto; - il Vicesindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.