Comuni Italiani Art. 16 - Forma di Gestione. Statuto Comunale di Meugliano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini meuglianesi

Statuto Comune di Meugliano

Capo IV - Servizi
Art. 16 - Forma di Gestione
1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune provvede alla gestione singola dei servizi:
a) in economia ai sensi lett. a), comma terzo, art. 22, legge 142/90;
b) in concessione a terzi, ai sensi lett. b), art. 22, legge 142/90.

3. Il Comune provvede alla gestione associata dei servizi mediante:
a) delega alla Comunità Montana di appartenenza;
b) le convenzioni, ai sensi dell'art. 24, legge 142/90;
c) i consorzi, ai sensi dell'art. 25, legge 142/90.

4. Il Comune può altresì concorrere a costituire il capitale pubblico nelle società per azioni di cui alla lett. e), art. 22, legge 142/90, in partecipazione con gli altri Enti pubblici territoriali.

5. Le convenzioni, gli atti di delega alla Comunità Montana, di adesione ai consorzi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Criteri per la Gestione dei Servizi
Art. 15 - Commissioni di Gara e Concorsi
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