| 1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. 2. Il Comune provvede alla gestione singola dei servizi: a) in economia ai sensi lett. a), comma terzo, art. 22, legge 142/90; b) in concessione a terzi, ai sensi lett. b), art. 22, legge 142/90. 3. Il Comune provvede alla gestione associata dei servizi mediante: a) delega alla Comunità Montana di appartenenza; b) le convenzioni, ai sensi dell'art. 24, legge 142/90; c) i consorzi, ai sensi dell'art. 25, legge 142/90. 4. Il Comune può altresì concorrere a costituire il capitale pubblico nelle società per azioni di cui alla lett. e), art. 22, legge 142/90, in partecipazione con gli altri Enti pubblici territoriali. 5. Le convenzioni, gli atti di delega alla Comunità Montana, di adesione ai consorzi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. |